IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Viste  le  delibere  del  25 agosto 1992 e del 5 agosto 1994 con le
quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato area ad elevato rischio
di crisi ambientale il bacino idrografico del fiume Sarno, esteso  su
parte delle province di Avellino, Salerno e Napoli, a norma dell'art.
7  della  legge  8  luglio  1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6
della legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Considerato che nel bacino del fiume Sarno:
   lo stato di qualita' delle acque superficiali  risulta  fortemente
compromesso   dalle   acque  di  scarico,  scarsamente  o  per  nulla
sottoposte a processi  di  trattamento  o  ritenzione,  derivanti  da
insediamenti  civili  (la cui densita' di popolazione raggiunge punte
di  circa  cinquanta  volte  il  valore   medio   nazionale),   dagli
insediamenti industriali e dall'attivita' agricola;
   le  capacita'  autodepurative  e  di  diluizione dei corsi d'acqua
risultano minimali a causa delle esigue  portate  naturali,  peraltro
ulteriormente  ridotte  per la presenza diffusa di captazioni a scopo
civile, irriguo e industriale;
   la pratica diffusa dell'abbandono in alveo  di  rifiuti  di  varia
origine  lungo  le  aste  fluviali  del  Sarno  e  dei suoi tributari
contribuisce  ad  aumentare  il  carico  inquinante,  ad   instaurare
precarie  condizioni  igienico-sanitarie  e ad influire negativamente
sia sull'aspetto idraulico che su quello paesaggistico;
  Vista la situazione  determinatasi  nel  comune  di  Solofra,  come
dichiarato  dal  prefetto di Avellino con la nota dell'8 aprile 1995,
prot. n. 137/16-5/Gab,  a  seguito  del  provvedimento  di  sequestro
adottato  dalla  procura della Repubblica presso la locale pretura in
ordine all'impianto di depurazione  delle  acque  reflue  provenienti
dalle   concerie   dell'area   solofrana,   gestito   dal   Consorzio
disinquinamento di Solofra (Co.Di.So.);
  Considerato  che  il  provvedimento  cautelare,   scaturito   dalle
risultanze  delle  analisi effettuate dal consulente tecnico nominato
dal magistrato, ha determinato il blocco dell'attivita' produttiva in
centoventi opifici che occupano circa cinquemila addetti;
  Considerato che tale la situazione dell'inquinamento  puo'  trovare
una definitiva soluzione solo con l'accelerazione della realizzazione
dei sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione;
  Considerato  che, nell'immediato, risultati positivi possono venire
dalla  riduzione  dell'inquinamento   attraverso   l'imposizione   di
adeguate   misure   precauzionali   alle   aziende,  con  particolare
riferimento  alla  prescrizione  di  limitazioni  negli  scarichi   e
nell'utilizzo di prodotti inquinanti nel ciclo produttivo;
  Considerato,   altresi',   che  altri  benefici  immediati  possono
derivare da misure di potenziamento delle attivita' gestionali  degli
impianti di depurazione esistenti;
  Considerato  che  contemporaneamente possono essere fissati limiti,
anche temporanei, agli scarichi in acque pubbliche superficiali e  in
pubbliche fognature;
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1995;
                              Decreta:
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge  24
febbraio  1992,  n  225,  e  sulla  base  delle motivazioni di cui in
premessa e' dichiarato a far tempo dal 12  aprile  1995  fino  al  31
dicembre  1995 lo stato di emergenza ambientale per l'area del bacino
idrografico del fiume Sarno, compresa  nelle  province  di  Avellino,
Salerno  e  Napoli,  gia'  dichiarata  ad  elevato  rischio  di crisi
ambientale ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri del  25
agosto 1992 e 5 agosto 1994.
   Roma, 14 aprile 1995
                                                  Il Presidente: DINI